ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
L’anticipazione del prezzo contrattuale prevista dal Codice dei Contratti consente agli appaltatori di ricevere in anticipo una percentuale sul costo della prestazione oggetto del contratto di appalto.
L’intento è quello di favorire l’azione imprenditoriale: fornendo liquidità all’appaltatore lo si facilita nelle fasi iniziali della prestazione.
Come funziona l’anticipazione del prezzo contrattuale negli appalti pubblici?
Secondo l’art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, l’appaltatore ha la possibilità di richiedere e ottenere l’anticipazione del 20% del prezzo contrattuale calcolato in base al valore del contratto di appalto entro 15 giorni dall’inizio della prestazione.
La procedura è però subordinata al rilascio di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria.
Una fideiussione che deve corrispondere al prezzo dell’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della medesima anticipazione, secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori.
Lavori edili, servizi e forniture
L’art. 35 del Codice dei Contratti ha sempre avuto valore per gli Appalti Pubblici che prevedevano la realizzazione di opere edili e la realizzazione dei cantieri.
L’allestimento del cantiere, la sua messa in sicurezza e la preparazione dei lavori sono operazioni delicate e costose. L’anticipazione del prezzo contrattuale aiutava e aiuta le imprese appaltatrici ad affrontare il costo delle operazioni.
Un aiuto importante, che però non era sempre possibile ricevere per imprese di servizi o forniture.
Nel tempo, tuttavia, sono intervenuti diversi decreti a modificare le norme.
In particolare:
- Il Decreto Sblocca Cantieri ha allargato la possibilità di ricevere l’anticipazione del prezzo anche nel caso di appalti di servizi o forniture;
- Il Decreto Cura Italia (D.L. 17/03/2020, art. 91, n. 18) prevede la possibilità di ottenere l’anticipazione anche prima della stipula del contratto, nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. L. 50/2016;
- Il Decreto Rilancio ha invece alzato al 30% la percentuale con cui viene calcolata l’anticipazione per tutte le procedure disciplinate dal Codice dei Contratti avviate a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2021 (Comma 1). Per i casi che non rientrano nel Comma 1, l’anticipazione al 30% è possibile anche per coloro che hanno già iniziato i lavori in data 19 maggio 2020 senza aver ricevuto anticipazione o avendo ricevuto un’anticipazione di minor importo.
L’anticipazione è dunque ottenibile anche da imprese di servizi e forniture.
Non solo, un’eventuale clausola presente nel Capitolato d’Appalto che preveda il rifiuto di riconoscere l’anticipazione del prezzo può essere ritenuta illegittima in quanto non conforme alla normativa di settore.
Tuttavia bisogna dire che, in caso di accordo quadro per servizi e forniture, la Stazione Appaltante può comunque prevedere casi specifici all’interno dell’accordo che non prevedano l’erogazione dell’anticipazione.