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C.A.R. - DECENNALI POSTUME - RISCHI TECNOLOGICI

POLIZZA C.A.R. - La polizza CAR è una polizza assicurativa tra le più importanti tra le fideiussioni per cantieri. Le assicurazioni CAR difatti, assicurano la parte cantieristica sia per i danni che potrebbe subire l’opera in costruzione, sia per la responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione dei lavori.

Per legge, chiunque apra un cantiere per l’esecuzione di lavori pubblici, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a garanzia di qualsiasi sinistro possa subire l’opera in esecuzione e il personale autorizzato presente all’interno del cantiere.

Le assicurazioni CAR garantiscono per i danni alle opere e per la responsabilità civile del costruttore che, entro i limiti convenuti al momento di stipulazione del contratto, garantisce l’ammontare del pagamento a titolo di risarcimento in caso di responsabilità civile per danni causati involontariamente a terzi, per morte, lesioni personali o alle cose, oltre ai rischi derivanti da gravi effetti costruttivi.

Una fideiussione per cantieri è pensata quindi per mantenere indenni le stazioni appaltanti e tutto il personale relativo da qualsivoglia rischio di esecuzione, eccetto eventuali danni causati da eventuali errori di progettazione o azioni di terzi.
Nello specifico, essa va a coprire i danni che un’opera civile può incontrare nella fase di costruzione, ad iniziare dal momento di apertura del cantiere, compreso lo scarico dei materiane nel cantiere stesso, sino alla certificazione di regolare esecuzione dei lavori.

La sottoscrizione della copertura CAR può stipulata sia da soggetti privati che da enti pubblici o società.

I soggetti interessati a questo servizio sono i seguenti:

  • impresa appaltatrice
  • committente
  • eventuali subappaltatori
  • fornitori
  • installatori
  • progettisti
  • in breve, i partecipanti all’esecuzione dei lavori sottoscritti all’interno della polizza.

Come già anticipato, la polizza CAR ha inizio con l’apertura del cantiere e termina all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo provvisorio, in più, qualora fosse previsto dal contratto, il periodo di manutenzione fino al collaudo finale.

L’idea principale della polizza C.A.R. è quella di garantire all’interno di un unico contratto i rischi connessi alle attività di cantiere rispondendo all’esigenza dell’Impresa e del Committente, una pronta risposta in caso di sinistro, per non insorgere in situazioni finanziarie negative che possano ostacolare o addirittura congelare l’ultimazione dei lavori, rendendo quindi vano l’impegno preso da parte del costruttore.

La polizza decennale postuma è un'assicurazione obbligatoria che il costruttore di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio dell'acquirente (o dell'assegnatario dell'immobile) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi.

Questo prodotto assicurativo prende il suo nome dal fatto che copre gli eventuali problemi costruttivi per dieci anni dalla data di ultimazione, è normato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) e trae origine dall'art. 1669 del c.c.
 

Rovina e difetti di cose immobili

Art. 1669 del codice civile

L'articolo 1699 c.c. prevede che: " Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia."

Questa responsabilità non è derogabile ed è di carattere extracontrattuale.
 

L’obbligo della polizza decennale postuma

Art. 4 Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122

Questa norma è stata sancita per tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, sia prima che dopo l'acquisto, e stabilisce che: "Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione."
 

Caratteristiche della polizza decennale postuma

L'assicurazione decennale postuma ha come contraente della polizza l'impresa costruttrice o la cooperativa edilizia che sottoscrive il trasferimento dell'immobile da costruire (non un privato) e come beneficiario l'acquirente, che non può essere una società o un ente collettivo ma deve essere un soggetto privato.

In breve è prevista dalla legge se:

  • L'immobile da vendere deve ancora essere ancora edificato o ultimato (per cui il costruttore deve garantire di terminare i lavori)
  • Il venditore dell'immobile deve essere un'impresa o cooperativa, non un privato
  • L'acquirente dell'immobile deve essere un privato e non una società o un ente

É molto importante verificare che la polizza venga costituita all'atto del trasferimento della proprietà in quanto, anche se è obbligatoria, la violazione di questa norma è assolutamente priva di alcuna sanzione e non è ostativa alla stipula dell'atto di compravendita (non è quindi neppure motivo di una eventuale successiva invalidità dell'atto).

La decennale postuma ha una duplice funzione di tutela: infatti, se da una parte offre garanzie al proprietario qualora il costruttore non fosse in grado di ultimare il servizio per cui è stato pagato, dall’altra fornisce a quest’ultimo una tutela economica in caso di possibili danni materiali che l'immobile potrebbe subire.
 

Cosa copre la decennale postuma

Come tutte le polizze assicurative bisogna verificare nello specifico le caratteristiche e clausole della polizza che si ha intenzione di sottoscrivere ma, generalmente, questo tipo di fideiussione assicurativa copre:

  • Danni derivanti da rovina totale della costruzione
  • Danni derivanti da rovina parziale della costruzione
  • Danni derivanti da gravi difetti costruttivi delle opere
    danni causati da vizio del suolo o per difetto della costruzione, e manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Al momento della stipula bisogna verificare che il massimale previsto copra l'eventuale ricostruzione ex novo dell'edificio, in caso di sua rovina totale e sarebbe auspicabile la copertura non solo dei difetti strutturali ma anche di tutti quegli elementi accessori che possono impedirne la fruibilità.

L’assicurazione rischi tecnologici copre i danni causati a cantieri, opere di ingegneria civile o informatica, macchinari industriali e di produzione, durante le fasi di costruzione e di esercizio. Ti offriamo un'ampia gamma di polizze assicurative in base alle tue esigenze.

COME POSSIAMO SUPPORTARTI
Tuteliamo le opere civili e i tuoi macchinari da diversi danni.

Eventi atmosferici
Una tempesta di neve mette a rischio la costruzione di un'autostrada.

Perdite operative
I danni in un cantiere causano un ritardo nella consegna dei lavori e perdite operative al committente.

Crollo
Un ponte cede causando danni materiali significativi.

Danno materiale
Una volta installata una turbina nel tuo magazzino, al momento dell’avvio si scopre che è difettosa.
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