Garanzie appalti pubblici -
Cauzione provvisoria e definitiva
Nelle gare di appalto la cauzione è una garanzia che i concorrenti devono prestare sia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria) sia a corredo del contratto d’appalto (garanzia definitiva).
La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, è finalizzata a:
- assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata dal concorrente;
- garantire la stazione appaltante dalla mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
In quest’ottica, la cauzione provvisoria esplica una duplice funzione:
- una funzione sanzionatoria degli inadempimenti procedimentali relativi alla veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando;
- una funzione indennitaria dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di stipulare il contratto.
La cauzione definitiva , prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, va prestata sotto forma di fideiussione ed è finalizzata a coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto d’appalto.